Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana
Ricorso per revocazione
Per i Signori Giuseppe Sorrentino, ............
contro
il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore (rappresentato e difeso nel ricorso di primo grado dagli Avv.ti Claudio Visciola e Debora Pacini) ;
per la revocazione
- della sentenza reg. sent. N. 1005, emessa da Codesto Ecc.mo TAR , sez. III e pubblicata in data 11 aprile 2008 con la quale è stato respinto il ricorso r.g. n. 420/2007 proposto dagli odierni ricorrenti per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 1105 del 22.12.2006, recante "divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2007", nonché dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 144 del 15.2.2007, di "convalida dell'ordinanza n. 1105 del 22.12.2006", nonchè infine di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
FATTO
1) Con la sentenza n. 56/2007 emessa sul ricorso r.g. n. 330/2006 la III sezione di Codesto Ecc.mo Tribunale aveva accolto detto ricorso e annullato i provvedimenti impugnati.
L’oggetto di quel primo ricorso era del tutto identico a quello del ricorso r.g. n. 420/2007, così come identico er l’interesse dei ricorrenti nel 2006 e nel 2007.
Tale sentenza è passata in giudicato.
Con la successiva sentenza n. 1005/2008, oggetto del presente ricorso per revocazione, la III sez. di Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso 420/2007 dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti.
Il ragionamento che ha portato codesto Tribunale Ecc.mo a dichiarare il difetto di interesse appare viziato sotto varî profili.
La sentenza parte sostanzialmente da un presupposto corretto, che aveva già portato la stessa III sezione ad accogliere il precedente ricorso 330/2006 con la sentenza 56/2007: "In ottemperanza al giudicato, l'Amministrazione comunale avrebbe potuto, in ipotesi astratta, limitare il divieto di circolazione nei confronti delle auto a benzina "euro 0" ed estenderlo, invece nei confronti delle auto diesel "euro 3", con ciò soddisfacendo l'interesse dei ricorrenti".
Quindi correttamente il TAR ha individuato l'interesse dei ricorrenti nella possibilità di poter riprendere a circolare con i proprî mezzi, non interessa se sempre o solo qualche giorno o qualche ora la settimana. L'interesse sarebbe stato comunque soddisfatto.
Il bene della vita rappresentato dalla possibilità di circolare con i veicoli euro zero, è stato compresso - anzi azzerato - dai provvedimenti impugnati: il loro annullamento comporta la riespansione dell'interesse illegittimamente compresso e i ricorrenti potrebbero tornare a godere del loro bene della vita.
Non interessa neppure cosa accadrà degli euro 3 diesel: il parallelismo con gli euro tre diesel rappresenta un motivo di censura per illogicità manifesta, lo stesso che ha portato il TAR ad accogliere il primo ricorso, ma mai è stato paventato che l'interesse dei ricorrenti potesse coincidere con il blocco dei veicoli euro tre diesel.
Il TAR a nostro avviso erra nei successivi passaggi logici e cioè nel fatto di essersi sostituito all'Amministrazione nel valutare quello che potrebbero in ipotesi astratta essere non le conseguenze immediate dell'annullamento degli atti impugnati, ma le possibili soluzioni, mediate, eventuali e totalmente discrezionali che la P.A. potrà adottare:
"In altri termini, una eventuale pronuncia di accoglimento di questo TAR, analoga alla summenzionata sentenza n. 56/2007, potrebbe - in ipotesi astratta - condurre al dovere dell'Amministrazione di conformarsi con misure più rigorose contro l'inquinamento nei confronti dei veicoli diesel "euro 3" ma non con misure meno rigorose (come l'esclusione del divieto di circolazione) per i veicoli a benzina "euro 0".
Ma a nessuno dei ricorrenti interessa e nessuno (neppure codesto Ecc.mo TAR) può sapere cosa farà l'Amministrazione una volta che gli atti saranno annullati: la conseguenza immediata - quella sufficiente a fondare l'interesse dei ricorrenti - è che una volta che l'atto sarà annullato essi potranno circolare.
Solo mediatamente, dopo, forse, eventualmente, potrà anche accadere che la P.A. deciderà di prendere un nuovo provvedimento in materia di traffico e in materia di tutela ambientale nei confronti degli euro zero.
Ma il modus non sarà necessariamente quello del blocco 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
È sufficiente esaminare le ordinanze di altri comuni (che abbiamo depositato in atti, come doc. 13) per vedere che sono stati predisposti solo “blocchi” di qualche giorno settimanale, dalle 8 alle 19, o con finestre temporali analoghe.
Soluzioni che ai ricorrenti starebbero benissimo e che soddisferebbero il loro interesse.
Questi profili, evidenziano vizi della sentenza che potranno essere oggetto di un eventuale appello al Consiglio di Stato, ma che si coglie l'occasione di sottolineare fin d'ora nell'aspettativa che il presente ricorso si concluda con una sentenza di accoglimento del ricorso e di annullamento degli atti impugnati con il ricorso 420/2007.
Ciò in disparte, in questa sede, si rileva che la sentenza n. 1005/2008 appare illegittima e deve essere revocata per i seguenti motivi di
DIRITTO
I.- Motivo di revocazione: art. 28 L.1034/1971; art. 395, co.1, n.4) c.p.c.
a) A norma dell'art. 395, co.1, n.4) c.p.c., com'è noto, le sentenze possono essere impugnate per revocazione "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".
Codesto Ecc.mo TAR Toscana, con la sentenza in esame, ha dichiarato che l'interesse dei ricorrenti sarebbe assente poiché l'Amministrazione un volta accolto il ricorso e annullati i provvedimenti impugnati, avrebbe comunque l'obbligo di bloccare gli euro zero in quanto maggiori produttori di benzene rispetto alle altre categorie di veicoli.
Il Collegio ha inoltre ipotizzato che l'eventuale "blocco" dovrebbe essere assoluto (così come lo è oggi - solo a Firenze in tutta la Toscana -).
La sentenza impugnata ha inoltre motivato tale ragionamento richiamando la normativa vigente in materia che impone di prendere misure di tutela dell'ambiente una volta che si verifichino ipotesi di inquinamento ambientale.
Quindi, non basta che una classe di veicoli produca inquinamento, ma è necessario che tale inquinamento non sia sostenibile e cioè che siano superati i limiti vigenti rilevati a Firenze dalle centraline dell'ARPAT.
Ebbene è proprio questo il fatto posto a fondamento della sentenza la cui verità è incontestabilmente esclusa dai documenti prodotti in giudizio: se è vero che gli euro zero producono benzene, più di altri veicoli, è anche vero che ormai da anni i limiti imposti dalla normativa vigente per il benzene non vengono più superati. Conseguentemente non vi è alcun obbligo di fermare i veicoli euro zero.
b) Segnatamente, la sentenza impugnata afferma che "Più in particolare - come rileva l'ARPAT - per il benzene è fissato un limite sulla media annua pari a 10 microgrammi per metro cubo nel 2005 che viene ridotto di una unità all'anno per giungere al valore 5 microgrammi per metro cubo nel 2010".
Da queste premesse codesto TAR Ecc.mo ha concluso che il Comune avrà l'obbligo di fermare gli euro zero fondandosi tutta la sentenza sull'assunto che i limiti di Benzene non sono stati rispettati. Ciò non risponde al vero.
Il documento 12 depositato nel ricorso 420/2007, denominato "rapporto annuale sulla qualità dell'aria" elaborato da ARPAT, afferma pagina 28 che "complessivamente il livello ambientale nei siti traffico risulta ampiamente inferiore al limite fissato per l'anno 2006 (9 microgrammi per metro cubo) ma superiore al limite di riferimento applicabile dal 2010 [limite non vigente, come diremo di seguito n. di r.).
L'andamento dei livelli di benzene nei siti di fondo è praticamente analogo, con valori assoluti circa la metà di quelli rilevati nei siti traffico e quindi appare rispettata, già dalla fine degli anni '90 la soglia fissata per il 2010".
Pertanto rispetto ai limiti del 2005 (10 microgrammi) e a quelli annuali (di riduzione di un microgramo l'anno: 9 per il 2006, 8 per il 2007 etc.) il documento 12 afferma incontestabilmente che il limite è rispettato: a Firenze e comuni limitrofi non si sono manifestati "sforamenti" né nelle centraline da "traffico", né in quelle di "fondo".
c) Occorre in questa sede ricordare quanto detto nel IV motivo del ricorso r.g. n. 420/2007 e cioè che i limiti di riferimento debbono essere quelli attualmente in vigore e non quelli futuri (2010), pena il vizio di anticipazione dei provvedimenti repressivi, vizio censurato nel motivo VI di ricorso.
Infatti, l'art. 38 del D.M. 60/2002 prevede che "fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II, III. IV, e VI, restano in vigore i valori limite di cui all'allegato I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, come modificata dall'articolo 20 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203".
Così anche il precedente D.Lgs. 351/1999 proroga la applicazione dei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 fino alla data fissata dal successivo Decreto Ministeriale di applicazione della normativa comunitaria (e cioè il D.M. 60/2002).
Il comune può solo tenere conto dei parametri europei e di quelli in vigore per valutare il raggiungimento o meno di una certa soglia di inquinamento, ma non può imporre un'anticipazione di una scadenza.
Anche la giurisprudenza ha affermato che "quello che sicuramente un comune non può fare è imporre o anticipare i limiti previsti con determinate scadenze a livello europeo ovvero dettare una disciplina di circolazione dei veicoli commerciali difforme da quella comunitaria" (T.A.R. Veneto, 10 marzo 2005, n. 851; conformi T.A.R. Veneto, 10 marzo 2005, n. 852 e T.A.R. Veneto, 10 marzo 2005, n. 850).
d) Ma anche nella denegata ipotesi in cui si volesse prendere come riferimento i limiti che entreranno in vigore nel 2010, il documento 12 prova che solo una centralina da traffico, quella di Viale Gramsci sembra superare il limite previsto per il 2010 (cfr. tabella pag. 29).
Ma in ogni caso, la media dei livelli di benzene fra quelli da traffico e quelli di fondo è ampiamente inferiore sia ai limiti annuali che quelli per il 2010.
Inoltre, rispetto alla centralina di Viale Gramsci, c'è da aggiungere che il rilevamento è un rilevamento solo presunto e quindi inattendibile: a pagina 7, tabella 4 del documento 12 si vede che le uniche centraline per l'individuazione dell'inquinante benzene sono in Fi-Bassi, Fi-Rosselli, Calenzano e Boccaccio. La centralina di viale Gramsci non misura il benzene, ma il CO e sulla base poi di una mera presunzione viene stabilito il livello di Benzene.
Da tutto quanto visto si può affermare che ha errato codesto Ecc.mo TAR a fondare la declaratoria della carenza di interesse sul fatto che i limiti del benzene non siano rispettati e che pertanto il Comune sarà obbligato a fermare i veicoli che producono tale inquinante.
Nessun obbligo sussiste per il Comune perché nessuno infrazione ai limiti del benzene è avvenuta come dimostrato dal documento 12 già in atti.
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II.- Motivo di revocazione: art. 28 L. 1034/1971; art. 395, co.1, n. 3).
Risulta che il 13 maggio 2008 Arpat abbia pubblicato il rapporto annuale sulla qualità dell'aria riferito al 2007.
Tale documento - che si produce - è determinante per la soluzione della controversia ed i ricorrenti non hanno potuto produrlo semplicemente perché non esisteva ancora, essendo stato pubblicato pochi giorni fa.
A pagina 13 di tale decisivo documento si afferma, relativamente al Benzene: "Si osservi che non sono riscontrati superamenti della soglia di riferimento".
Non risulta altresì più contemplata la centralina di Viale Gramsci, a conferma di quanto sopra riferito in merito alla sua inattendibilità.
Nella tabella 7.1 di pagina 34 del medesimo documento si vede che il valore della media delle centraline da fondo è pari a 2 - 2,4 microgrammi su metro cubo mentre quella delle centraline da traffico è pari a 4,1 microgrammi su metro cubo (contro gli 8 microgrammi previsti per il 2007 e contro i 5 previsti per il 2010).
Quindi anche per il 2007 non vi sono stati "sforamenti" ai limiti imposti per il benzene.
Pertanto a ulteriore conferma di quanto già argomentato nel precedente motivo di impugnazione, non vi è motivo per cui il Comune una volta annullati gli atti impugnati, dovrebbe fermare gli euro zero; sicuramente non l'inquinamento da benzene.
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III.- Motivo di revocazione: art. 28 L. 1034/1971; art. 395, co.1, n. 5).
Come anticipato, la sentenza di Codesto Ecc.mo TAR, sez. III, n. 56/2007, pubblicata in data 22 gennaio 2007 e avente autorità di cosa giudicata fra le stesse parti, definì il ricorso r.g. n. 330/06 nel merito, dopo aver necessariamente valutato l'ammissibilità del ricorso sotto tutti i profili, anche quello dell'interesse.
Si ricorda che la sentenza è stata resa in merito all’impugnazione di atti del tutto analoghi a quelli impugnati con il ricorso r.g. n. 420/2007.
Se nel 2006 è stato accertato dal T.A.R., con la sentenza n. 56/2007, che i ricorrenti avevano interesse, non si comprende come sia possibile che invece nel 2007, questo interesse sia venuto meno, atteso che la materia e quindi l’interesse è immutato.
La sentenza n. 56/2007 ha quindi implicitamente valutato la sussistenza dell'interesse, valutazione che non è mai stata contestata e che ha portato tale sentenza a passare in giudicato.
Il giudicato implicito di tale pronuncia non può non imporre la revocazione della sentenza impugnata perchè in palese contrasto con quanto accertato con la sentenza 56/2007.
A tale proposito la giurisprudenza ha affermato che "L'efficacia del giudicato non è limitata alla statuizione finale della sentenza, ma concerne anche le affermazioni che di quella costituiscono un precedente logico essenziale e necessario e precludendo il riesame delle questioni già decise anche nel caso in cui ad esso segua un successivo giudizio che abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il "petitum" del precedente" (Consiglio Stato , sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 45).
"Si ha giudicato implicito su di un'eccezione di rito, quando la decisione definitiva non sarebbe concepibile, logicamente e giuridicamente, se non previo rigetto dell'eccezione preliminare non esplicitamente presa in esame. Ne consegue che, quando un ricorso è accolto nel merito, si deve intendere che le possibili eccezioni di inammissibilità, irricevibilità ed improcedibilità siano tacitamente ma positivamente respinte e non possano venire riesaminate in appello se non risollevate da chi abbia interesse a giovarsene, a mezzo di apposito motivo" (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 settembre 2007, n. 4924).
"In presenza di una sentenza passata in giudicato, relativa ad un giudizio nel quale né il giudice d'ufficio né l'amministrazione evocata e costituita in giudizio hanno sollevato la questione di difetto di giurisdizione, deve ritenersi formato su di essa un giudicato implicito sicché detta questione non può essere più fatta valere" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 marzo 2007, n. 2046).
"L'autorità del giudicato riguarda non solo le ragioni giuridiche effettivamente fatte valere (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che in via di azione o di eccezione costituiscono premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), con la conseguenza che non è consentito dedurre con un nuovo ricorso fatti non rappresentati nel precedente giudizio" (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 23 luglio 2001, n. 3526).
Pertanto, la sentenza n. 56/2007 nel momento in cui ha statuito nel merito, rigettando le varie eccezioni anche di inammissibilità e superando anche d'ufficio l'esame delle questioni pregiudiziali di rito, ha formato il giudicato implicito su tutte le questioni pregiudiziali, ivi compreso l'interesse a ricorrere.
La sentenza impugnata, appare quindi in palese contrasto con il giudicato implicito formatosi sulla sentenza n. 56/2007 avente ad oggetto la richiesta di tutelare il medesimo bene della vita.
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P.Q.M.
I ricorrenti come sopra rappresentanti e difesi, concludono perchè Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, accolga il presente ricorso e, per l'effetto, revochi la sentenza dello stesso TAR Toscana, sez. III, n. 1005/2008 dell'11 aprile 2008 e annulli i provvedimenti impugnati e segnatamente l'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 1105 del 22.12.2006, pubblicata all'albo pretorio fino al 2.1.2007, recante "divieti di transito veicolare dal 1° gennaio 2007", nonché l'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 144 del 15.2.2007, di "convalida dell'ordinanza n. 1105 del 22.12.2006", nonchè infine tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.
Con ogni pronuncia connessa e consequenziale e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
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Ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.
Firenze, 18 luglio 2008
Con ossequio
Avv. Ugo Franceschetti
RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Firenze ho notificato copia del suesteso atto al Comune di Firenze in persona del Sindaco pro — tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Debora Pacini presso il domicilio eletto in Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze, ivi recandomi e consegnando copia conforme a mani di